ACUSTICA AMBIENTALE
La Legge n° 447/95, legge quadro sull'inquinamento acustico, fissa precisi limiti di emissione ed immissione acustica di qualunque natura, derivante da attività e infrastrutture pubbliche e private. I limiti imposti variano a seconda della zona (identificate dal comune con apposita zonizzazione acustica) e in base all'orario diurno (dalle 6.00 alle 22.00) o notturno(dalle 22.00 alle 6.00).
La Legge prevede che i nuovi insediamenti civili o industriali devono verificare che nella zona in cui è prevista la loro installazione siano rispettati i limiti di immissione previsti, ovvero sia effettuata una valutazione di clima acustico. Nella valutazione di clima acustico devono essere indicati anche quali provvedimenti (ad es. barriere antirumore, schermature, ecc) saranno adottati per rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
Nel caso invece di insediamento di nuove attività o installazione di nuovi impianti, la Legge prevede che l’Azienda abbia l’obbligo di effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico, cioè deve valutare quanto "rumore" emetterà all’esterno ed in particolare verso i ricettori vicini. Tale valutazione deve quindi essere effettuata prima dell’installazione di nuovi impianti quali macchine trattamento aria, ventilatori, impianti di diffusione sonora, ecc. per l’approvazione da parte degli enti di verifica e controllo (ARPA, AUSL). Nella valutazione dell’impatto acustico devono essere indicati inoltre quali eventuali provvedimenti (ad es. barriere antirumore, schermature, silenziatori, ecc.) dovranno essere adottati per rispettare i limiti previsti.
Indipendentemente dal livello di emissione la normativa definisce un livello differenziale di rumore, cioè la differenza tra livello di rumore ambientale (con la sorgente di rumore disturbante) e quello di rumore residuo (senza sorgente di rumore disturbante). Tale valore deve essere rispettato all’interno degli ambienti abitativi (definiti recettori).
Per gli obblighi di legge previsti per la valutazione del rumore prodotto da traffico stradale, ferroviario e aeroportuale SL snc effettua sia la progettazione di nuovi insediamenti mediante mappatura acustica, sia la verifica strumentale per tutte le situazioni di analisi del disturbo su insediamenti esistenti (ad esempio modifica flussi stradali).
La valutazione di clima acustico e la valutazione di impatto acustico possono essere effettuate soltanto da tecnici iscritti nell'elenco dei "tecnici competenti in acustica ambientale".
SL snc ha nel suo organico "tecnici competenti in acustica ambientale" ed è dotato inoltre di strumentazione per il rilievo del rumore con le specifiche tecniche previste dalla normativa e tarata periodicamente presso Istituti Certificati SIT.
VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
Il D.P.C.M. 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” è uno dei decreti attuativi della Legge 26.10.95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e stabilisce i limiti prestazionali della struttura edilizia e degli impianti in essa collocati, al fine di garantire il comfort abitativo legato all’assenza di disturbo da rumore.
I limiti cui viene sottoposta la costruzione si riferiscono sia alla propagazione del rumore per via aerea, valutata attraverso il calcolo del potere fonoisolante tra ambienti e dell’isolamento acustico di facciata, sia a quella per via strutturale, legata a rumori di tipo impattivo e determinata mediante il calcolo del livello di rumore di calpestio.
Si tratta di requisiti passivi, ossia applicati a prescindere dall’esposizione al rumore dell’ambiente abitativo o dalle eventuali sorgenti in esso presenti. Un aspetto particolarmente controverso, è l’applicazione dello stesso limite all’isolamento di facciata a edifici il cui clima acustico è completamente differente, ad esempio gli edifici costruiti in aperta campagna sono posti sullo stesso piano di quelli in prossimità di strade ad alto scorrimento.
In realtà il principio sottinteso dal decreto è quello di fissare i requisiti di base in modo che gli edifici siano idonei anche ad eventuali cambiamenti a posteriori del clima acustico (ad esempio la costruzione di una nuova infrastruttura).
Oltre ai parametri sopra citati sono infine fissati i limiti del livello massimo di pressione sonora prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, condizionamento e areazione) e del livello equivalente degli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, rubinetteria, ecc.).
Per garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi è necessario procedere, in fase di progettazione, ad una valutazione previsionale secondo i modelli matematici delle norme UNI EN 12354-1/2/3; in tale fase saranno scelte le tecniche costruttive ed i materiali isolanti.
Ad edificio realizzato le opere dovranno essere collaudate secondo la norma UNI EN ISO 140-4/5/7; in tale fase le facciate dell'edificio, i solai e le pareti divisorie tra unità immobiliari, saranno testate mediante mediate apposita strumentazione, per verificarne le prestazioni acustiche.
I progetti e le verifiche in opera possono essere effettuate soltanto da tecnici iscritti nell'elenco dei "tecnici competenti in acustica ambientale".
SL snc ha nel suo organico "tecnici competenti in acustica ambientale" ed è pertanto in grado di realizzare:
- le relazioni previsionali delle prestazioni acustiche degli edifici;
- i collaudi post opera essendo dotato di strumentazione per il rilievo del rumore e dei generatori di rumore, quali la macchina da calpestio e la sorgente isotropica.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE AL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 81/08
SL snc dispone di idonea strumentazione di classe 1 calibrato SIT in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 ed in conformità alle norme ISO di riferimento, per l’esecuzione delle verifiche periodiche che devono essere eseguite per la valutazione dei rischi dovuti all’esposizione al rumore a cui possono essere sottoposti i lavoratori.
Il protocollo di misura adottato è quello previsto dal DLgs 81/08 e standard ISO, eseguito da personale esperto e qualificato.
La Relazione Tecnica riporterà gli esiti delle misurazioni effettuate, il confronto con i limiti di legge per l’individuazione dei livelli di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti e dei livelli di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto.
Allegato alla relazione potranno essere sviluppate in collaborazione con il datore di lavoro e con il consulente per la sicurezza apposite schede funzionali sia per le nuove mansioni sia per i nuovi utensili che verranno acquistati dall’azienda.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE NEI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 81/08
SL snc dispone di idonea strumentazione di classe 1 calibrato SIT in conformità a quanto disposto all’allegato XXV, parte B del D.Lgs. 81/08 ed in conformità alla norma ISO 2631-1 (1997), per l’esecuzione delle verifiche periodiche che devono essere eseguite per la valutazione dei rischi dovuti alle vibrazioni meccaniche a cui possono essere sottoposti i lavoratori.
La strumentazione è in grado di misurare sia le Vibrazioni trasmesse al corpo intero che quelle trasmesse al sistema mano-braccio.
SL snc dispone, oltre alle banche dati ISPESL e nazionali, anche di una propria banca dati sviluppata sulla base delle misure effettuate fin dall’entrata in vigore della prima normativa di settore.
Tale esperienza ci permette di ridurre al minimo le misure strumentali necessarie per le valutazioni, evitando così l’interruzione delle attività produttive oltre che una diminuzione complessiva dei costi.
Il protocollo di misura adottato è quello previsto dal DLgs 81/08 e standard ISO 5349-2 (2001), eseguito da personale esperto e qualificato.
La Relazione Tecnica riporterà gli esiti delle misurazioni effettuate, il confronto con i limiti di legge per l’individuazione dei livelli di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti e dei livelli di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto.
Allegato alla relazione potranno essere sviluppate in collaborazione con il datore di lavoro e con il consulente per la sicurezza apposite schede funzionali sia per le nuove mansioni sia per i nuovi utensili che verranno acquistati dall’azienda.